Art. 8.
(Classifiche di segretezza).

      1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
      2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
      3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione, apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a quella di riservato.
      4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al

 

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corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
      5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 sia idonea a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonea in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardi informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
      7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
      8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.
      9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici
 

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che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.